RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ITALIANI ALL’ESTERO
Il riconoscimento dei titoli è uno strumento finalizzato alla promozione della libera circolazione degli studenti e dei lavoratori a livello internazionale ed in particolare nell’UE.
Il riconoscimento prevede una sintetica valutazione del titolo straniero e la definizione di una corrispondenza di livello. In questo senso possiamo suddividere il riconoscimento in:
– accademico, quando è finalizzato all’iscrizione a corsi di laurea, a corsi post laurea e a dottorati di ricerca presso università e istituti di istruzione universitaria;
– professionale, quando è finalizzato all’accesso a professioni (presso la pubblica amministrazione oppure a professioni ad accesso regolamentato).
I titoli accademici e professionali vengono riconosciuti a livello europeo sulla base della seguente normativa comunitaria:
– Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, firmata a Lisbona l’11 aprile 1997;
– Direttive europee sul riconoscimento dei titoli professionali.
I centri di informazione
In ogni caso, le norme e le procedure che regolano il riconoscimento dei titoli accademici italiani all’estero sono diverse da paese a paese. Coloro che hanno intenzione di proseguire gli studi in un altro paese dell’UE, quindi, dovranno rivolgersi alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento del proprio titolo di studio.
Coloro che hanno già deciso di completare una parte degli studi all’estero, prima di partire devono verificare che il paese in cui hanno scelto di recarsi riconosca il titolo di studio.
Per effettuare il riconoscimento dei titoli, in via generale gli enti autorizzati richiedono una serie di documenti, alcuni tradotti in lingua. I centri di informazione saranno responsabili di far conoscere:
– i costi del servizio;
– il tempo necessario per la valutazione (da un paio di settimane ad un paio di mesi)
– il tipo di documento che risulterà dalla valutazione (riconoscimento totale o un rapporto comparativo);
– la possibilità di ricorrere ad un appello in caso di insoddisfazione della valutazione.
A livello europeo, esistono due reti di informazione che collaborano a stretto contatto:
Network Europeo dei Centri di Informazione (ENIC).
Si tratta di una iniziativa lanciata dalla Commissione Europea, dal Consiglio d’Europa e dall’ UNESCO/CEPES con lo scopo di supportare ed aiutare le organizzazioni e le persone interessate a risolvere le questioni concrete legate alla mobilità accademica e professionale, i sistemi di educazione in paesi stranieri, le opportunità di studio all’estero (inclusi i prestiti e le borse di studio) e soprattutto di chiarire le procedure di valutazione ed riconoscimento dei titoli stranieri.
La rete è costituita da centri nazionali di informazione degli stati aderenti alla Convenzione Culturale Europea o alla regione europea dell’UNESCO.
Centri di Informazione Nazionali per il Riconoscimento Accademico (NARIC)
La rete NARIC è un’iniziativa della Commissione europea che ha lo scopo di promuovere il riconoscimento accademico dei titoli e dei periodi di studio negli stati membri dell’UE, nello Spazio Economico Europeo e in Turchia.
Tutti gli Stati membri, attraverso il Ministero competente, hanno identificato il loro centro nazionale, che operano per promuovere la mobilità di studenti, insegnanti e ricercatori fornendo indicazioni ed informazioni autorevoli.
Paese di destinazione e Motivazioni
Per capire come bisogna muoversi per richiedere la valutazione ed il seguente riconoscimento dei propri titoli italiani, occorre tenere in considerazione due fattori importanti:
1) il paese di destinazione
Per conoscere quale ente per quale paese è autorizzato al riconoscimento, sul sitowww.enic-naric.net è presente la lista di tutti paesi aderenti, in cui sono disponibili i contatti diretti dei centri di informazione nazionali ed informazioni aggiornate.
2) le motivazioni
– STUDIARE ALL’ESTERO.
Una volta presa la decisione di studiare all’estero ed individuato l’istituzione alla quale sottoporre la propria candidatura, si consiglia di scrivere direttamente all’università e chiedere le modalità e i tempi di iscrizione, la documentazione e relativa traduzione e, se necessario, le modalità di richiesta di visti.
Bisogna accertarsi che l’istituzione, l’università o l’ente di formazione straniera accetti effettivamente i titoli inviati per la valutazione e il riconoscimento.
– LAVORARE ALL’ESTERO.
La valutazione e il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali acquisiti in Italia, necessarie per candidarsi ad un posto di lavoro all’estero, dipende, oltre che al paese di destinazione, dal tipo di professione che si intende esercitare.
In via generale, se la professione risulta essere regolamentata, il riconoscimento dei titoli sarà determinata dall’agenzia nazionale competente, mentre per la professione non regolamentata la decisione cade sul datore di lavoro, infatti requisito necessario per le candidature a professioni non-regolamentate è la dimostrazione dell’esperienza necessaria.
Le professioni regolamentate sono quelle regolate dalle leggi nazionali: la legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o Esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.
L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.
Le professioni non-regolamentate sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Chi intende svolgere una professione non-regolamentata all’estero ed è in possesso di un titolo non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro straniero.
Per avere maggiori informazioni sul riconoscimento della propria professione, si consiglia i seguenti punti:
– contattare il centro di informazione nazionale italiano o del paese di destinazione, per scoprire se la propria professione è o meno regolamentata; nel caso sia regolamentata, contattare gli appositi enti che si occupano del riconoscimento professionale nel paese di destinazione;
– richiedere all’autorità competente i requisiti minimi richiesti, i costi per la licenza, la certificazione o registrazione e le procedure raccomandata per un’ eventuale valutazione.
Strumenti aggiuntivi
A livello europeo, esistono una serie di strumenti creati appositamente per facilitare la comprensione e rendere più trasparente alle istituzioni universitarie o ai datori di lavoro stranieri i titoli acquisiti.
Questi strumenti includono:
– Supplemento al Diploma;
– Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS);
– i documenti Europass;
– la struttura di qualificazione nazionale (Framework of Qualifications for the European Higher Education Area).
Siti di riferimento: Sito della Rete Enic-Naric
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI OTTENUTE ALL’ESTERO
Guida all’Utente – Direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
Lo scopo di questa guida all’utente è quello di fornire ai cittadini uno strumento chiaro e sintetico esplicativo della normativa e delle procedure relative al riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello dove le qualifiche sono state ottenute. Il Trattato dell’Unione Europea assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità e, in particolare, disciplina il diritto di stabilimento che investe qualsiasi attività di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile. In questa guida vengono esplicitate le procedure previste per i cittadini che intendono ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in Italia e per i cittadini italiani interessati a spostarsi in uno dei Paesi membri, per stabilirsi o per esercitare in regime di libera prestazione.
Il diritto di stabilimento ricorre nei casi in cui un professionista qualificato intende esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica professionale. Tuttavia, poiché ogni Stato membro può subordinare l’accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica, che può variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti, la qualifica ottenuta nel proprio Stato di origine potrebbe non essere spendibile sul territorio di un altro Stato membro. Questo potrebbe costituire un impedimento alla libera circolazione dei professionisti nell’Unione Europea; pertanto, sin dagli anni ’70, l’UE ha introdotto norme che regolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri. La libera prestazione di servizi (novità della direttiva 2005/36/CE rispetto alla precedente disciplina), permette al cittadino di esercitare temporaneamente la propria professione in qualsiasi Stato dell’UE.